L’Associazione ha per scopo di promuovere, incoraggiare e coordinare ricerche e studi riguardanti le caratteristiche dei terreni in ordine ai problemi dell’ingegneria.
In particolare l’Associazione provvederà:
Rientra inoltre, negli scopi dell’Associazione Geotecnica Italiana di essere:
L’Associazione è costituita da:
Possono essere soci individuali tutti i tecnici e gli studiosi che si interessano ai problemi della Geotecnica.
In qualità di soci collettivi possono essere ammessi gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni, gli Istituti Scientifici, le Società ed Imprese Industriali, i Consorzi, le Associazioni tecniche e scientifiche.
Possono diventare soci benemeriti persone, Enti e Società, anche non italiani, che abbiano in modo particolare illustrato la Scienza e la Tecnica dei Terreni e che con l’attività o con donazioni, abbiano largamente giovato all’Associazione.
Possono diventare soci juniores studenti o giovani laureati che non abbiano superato i 27 anni di età.
L’ammissione di nuovi soci consegue ad accettazione da parte del Consiglio di Presidenza di domanda controfirmata da due soci.
I soci hanno diritto:
I soci hanno l’obbligo di versare le quote sociali come previsto nel successivo articolo 6.
L’ammontare delle quote sociali è fissato dal Consiglio di Presidenza e comunicato ai soci mediante lettera e pubblicazione sulla “Rivista Italiana di Geotecnica” unitamente ai modi, tempi e termini di pagamento.
I soci che intendono dimettersi dall’Associazione devono darne avviso con lettera raccomandata al Presidente, non oltre il mese di novembre di ogni anno.
Il mancato pagamento delle quote associative per un periodo di due anni costituisce in mora il socio inadempiente.
La radiazione per morosità di un socio è pronunciata dal Consiglio di Presidenza dopo due mesi dalla data di diffida e deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
L’Assemblea può sempre deliberare la radiazione di un socio per la perdita dei requisiti o per altre ragioni debitamente motivate.
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata nei modi di legge in seduta ordinaria entro il 31 dicembre di ciascun anno dal Consiglio di Presidenza.
La convocazione della seduta straordinaria, oltre che deliberata dal Consiglio di Presidenza, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta da almeno un decimo dei soci, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti. Nel caso di convocazione dell’Assemblea straordinaria per richiesta di un decimo dei soci o del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà essere inviata apposita domanda scritta contenente la specificazione dell’ordine del giorno, al Consiglio di Presidenza che dovrà provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea ordinaria. Nell’avviso di convocazione delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima e in seconda convocazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; sarà regolarmente costituita in seconda convocazione da indirsi almeno un’ora dopo, quale che sia il numero dei soci intervenuti.
I compiti dell’Assemblea sono:
in sede ordinaria:
in sede straordinaria:
Tutte le deliberazioni di competenza dell’Assemblea Generale, vengono adottate secondo i criteri stabiliti dall’art. 21 del Cod. Civ., tranne quelle relative alle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto per le quali è richiesta in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
Il presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede giudiziale ed amministrativa e per qualsiasi grado di giurisdizione. Ad esso spetta la firma sociale.
Il Presidente, inoltre, nella prima riunione del Consiglio di Presidenza, nomina ed insedia il Segretario Generale, nella persona di uno dei soci, il quale resta in carica per tutto il periodo in cui resta il Presidente che lo ha scelto, e quindi decade automaticamente dalla carica in caso di interruzione del mandato del Presidente, per qualsiasi motivo; la sua nomina può essere inoltre revocata dal Presidente stesso.
L’Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio di Presidenza, che è composto da:
Il Consiglio di Presidenza si compone quindi in genere di quattordici persone con diritto di voto. Nel caso in cui il Segretario Generale sia anche Consigliere, le persone con diritto di voto entro il Consiglio saranno tredici.
Il Consiglio di Presidenza:
Il Consiglio di Presidenza può deliberare purché siano presenti almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente.
I Consiglieri debbono intervenire di persona, non essendo ammesse deleghe neppure nei confronti di altri Membri del Consiglio.
E’ facoltà del Consiglio di delegare ad una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dal Segretario Generale e da due Consiglieri nominati dal Consiglio stesso, il potere di prendere decisioni urgenti a nome del Consiglio di Presidenza al quale le decisioni prese dovranno comunque essere sottoposte per la ratifica alla prima riunione successiva.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente da inviarsi almeno quindici giorni prima, con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di riunione; esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno e quando ne verrà fatta richiesta da almeno metà dei componenti del Consiglio stesso o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica sei anni e prima di un biennio non possono essere rieletti nelle cariche ricoperte in precedenza.
In caso di interruzione del mandato, per qualsiasi ragione, di uno dei Membri del Consiglio di Presidenza esso viene sostituito per cooptazione degli altri Membri. Il successore dura in carica fino allo scadere del mandato del predecessore ed è rieleggibile immediatamente se la durata del suo incarico non ha raggiunto i tre anni.
Tali norme non si applicano al Segretario Generale per il quale vale quanto stabilito all’art. 13.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall’Associazione, di norma all’atto della nomina del Presidente e durano in carica sei anni. Essi esercitano il controllo amministrativo dell’Associazione e possono partecipare con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza, cui saranno convocati dal Presidente almeno quindici giorni prima con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di riunione.
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà sciogliersi che per voto dell’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
In caso di scioglimento dell’Associazione, le attività finanziarie ed i beni patrimoniali verranno posti a disposizione dei Laboratori Geotecnici degli Istituti Superiori d’Istruzione Italiani, secondo la ripartizione da stabilirsi in sede de delibera di scioglimento.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L’Associazione Geotecnica Italiana ha sede in Roma presso l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica.
L’Associazione ha per scopo di promuovere, incoraggiare e coordinare ricerche e studi riguardanti le caratteristiche dei terreni in ordine ai problemi dell’ingegneria.
In particolare l’Associazione provvederà:
Rientra inoltre, negli scopi dell’Associazione Geotecnica Italiana di essere:
L’Associazione è costituita da:
Possono essere soci individuali tutti i tecnici e gli studiosi che si interessano ai problemi della Geotecnica.
In qualità di soci collettivi possono essere ammessi gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni, gli Istituti Scientifici, le Società ed Imprese Industriali, i Consorzi, le Associazioni tecniche e scientifiche.
Possono diventare soci benemeriti persone, Enti e Società, anche non italiani, che abbiano in modo particolare illustrato la Scienza e la Tecnica dei Terreni e che con l’attività o con donazioni, abbiano largamente giovato all’Associazione.
Possono diventare soci juniores studenti o giovani laureati che non abbiano superato i 27 anni di età.
L’ammissione di nuovi soci consegue ad accettazione da parte del Consiglio di Presidenza di domanda controfirmata da due soci.
I soci hanno diritto:
I soci hanno l’obbligo di versare le quote sociali come previsto nel successivo articolo 6.
L’ammontare delle quote sociali è fissato dal Consiglio di Presidenza e comunicato ai soci mediante lettera e pubblicazione sulla “Rivista Italiana di Geotecnica” unitamente ai modi, tempi e termini di pagamento.
I soci che intendono dimettersi dall’Associazione devono darne avviso con lettera raccomandata al Presidente, non oltre il mese di novembre di ogni anno.
Il mancato pagamento delle quote associative per un periodo di due anni costituisce in mora il socio inadempiente.
La radiazione per morosità di un socio è pronunciata dal Consiglio di Presidenza dopo due mesi dalla data di diffida e deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
L’Assemblea può sempre deliberare la radiazione di un socio per la perdita dei requisiti o per altre ragioni debitamente motivate.
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata nei modi di legge in seduta ordinaria entro il 31 dicembre di ciascun anno dal Consiglio di Presidenza.
La convocazione della seduta straordinaria, oltre che deliberata dal Consiglio di Presidenza, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta da almeno un decimo dei soci, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti. Nel caso di convocazione dell’Assemblea straordinaria per richiesta di un decimo dei soci o del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà essere inviata apposita domanda scritta contenente la specificazione dell’ordine del giorno, al Consiglio di Presidenza che dovrà provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea ordinaria. Nell’avviso di convocazione delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima e in seconda convocazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; sarà regolarmente costituita in seconda convocazione da indirsi almeno un’ora dopo, quale che sia il numero dei soci intervenuti.
I compiti dell’Assemblea sono:
in sede ordinaria:
in sede straordinaria:
Tutte le deliberazioni di competenza dell’Assemblea Generale, vengono adottate secondo i criteri stabiliti dall’art. 21 del Cod. Civ., tranne quelle relative alle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto per le quali è richiesta in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
Il presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede giudiziale ed amministrativa e per qualsiasi grado di giurisdizione. Ad esso spetta la firma sociale.
Il Presidente, inoltre, nella prima riunione del Consiglio di Presidenza, nomina ed insedia il Segretario Generale, nella persona di uno dei soci, il quale resta in carica per tutto il periodo in cui resta il Presidente che lo ha scelto, e quindi decade automaticamente dalla carica in caso di interruzione del mandato del Presidente, per qualsiasi motivo; la sua nomina può essere inoltre revocata dal Presidente stesso.
L’Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio di Presidenza, che è composto da:
Il Consiglio di Presidenza si compone quindi in genere di quattordici persone con diritto di voto. Nel caso in cui il Segretario Generale sia anche Consigliere, le persone con diritto di voto entro il Consiglio saranno tredici.
Il Consiglio di Presidenza:
Il Consiglio di Presidenza può deliberare purché siano presenti almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente.
I Consiglieri debbono intervenire di persona, non essendo ammesse deleghe neppure nei confronti di altri Membri del Consiglio.
E’ facoltà del Consiglio di delegare ad una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dal Segretario Generale e da due Consiglieri nominati dal Consiglio stesso, il potere di prendere decisioni urgenti a nome del Consiglio di Presidenza al quale le decisioni prese dovranno comunque essere sottoposte per la ratifica alla prima riunione successiva.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente da inviarsi almeno quindici giorni prima, con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di riunione; esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno e quando ne verrà fatta richiesta da almeno metà dei componenti del Consiglio stesso o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica sei anni e prima di un biennio non possono essere rieletti nelle cariche ricoperte in precedenza.
In caso di interruzione del mandato, per qualsiasi ragione, di uno dei Membri del Consiglio di Presidenza esso viene sostituito per cooptazione degli altri Membri. Il successore dura in carica fino allo scadere del mandato del predecessore ed è rieleggibile immediatamente se la durata del suo incarico non ha raggiunto i tre anni.
Tali norme non si applicano al Segretario Generale per il quale vale quanto stabilito all’art. 13.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall’Associazione, di norma all’atto della nomina del Presidente e durano in carica sei anni. Essi esercitano il controllo amministrativo dell’Associazione e possono partecipare con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza, cui saranno convocati dal Presidente almeno quindici giorni prima con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di riunione.
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà sciogliersi che per voto dell’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
In caso di scioglimento dell’Associazione, le attività finanziarie ed i beni patrimoniali verranno posti a disposizione dei Laboratori Geotecnici degli Istituti Superiori d’Istruzione Italiani, secondo la ripartizione da stabilirsi in sede de delibera di scioglimento.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.