L’Associazione Geotecnica Italiana ha sede in Roma presso l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

L’Associazione ha per scopo di promuovere, incoraggiare e coordinare ricerche e studi riguardanti le caratteristiche dei terreni in ordine ai problemi dell’ingegneria.
In particolare l’Associazione provvederà:

  1. ad informare i soci su studi, risultati di lavori e notizie relativi alla Geotecnica, prevalentemente con il suo organo ufficiale “Rivista Italiana di Geotecnica”;
  2. a coordinare e diffondere studi e ricerche in campo tecnico e scientifico e promuovere la diffusione dell’insegnamento della Geotecnica;
  3. a presentare ad Accademie ed Enti pubblici studi e proposte nonché ad invocare provvedimenti relativamente  a problemi generali e locali riguardanti la Geotecnica;
  4. a stabilire e mantenere, fra quanti in Italia e all’Estero, Enti, Associazioni, Uffici, persone si occupano dell’argomento, rapporti di collaborazione e relazioni amichevoli e continue;
  5. a promuovere e favorire la creazione in Italia di Centri di Studio e di Ricerca in Campo Geotecnico. Per lo svolgimento di tale programma l’Associazione organizzerà riunioni, convegni, congressi, per promuovere la formazione di gruppi di soci locali o regionali, costituirà commissioni di studio di problemi generali e locali, provvederà ad essere rappresentata presso Enti, Comitati, Commissioni, Convegni e Congressi; promuoverà la pubblicazione di studi di carattere geotecnico e la loro diffusione. Provvederà alla raccolta di notizie, dati e cognizioni utili ai fini sopra accennati.

Rientra inoltre, negli scopi dell’Associazione Geotecnica Italiana di essere:

  1. Società Nazionale della International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering;
  2. Gruppo Nazionale della International Society for Rock Mechanics;
  3. Rappresentante nazionale o corrispondente di Società ed Istituzioni scientifiche internazionali aventi scopi ed attività connessi al campo della Geotecnica.

L’Associazione è costituita da:

  1. soci individuali;
  2. soci collettivi;
  3. soci benemeriti;
  4. soci juniores.

Possono essere soci individuali tutti i tecnici e gli studiosi che si interessano ai problemi della Geotecnica.
In qualità di soci collettivi possono essere ammessi gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni, gli Istituti Scientifici, le Società ed Imprese Industriali, i Consorzi, le Associazioni tecniche e scientifiche.
Possono diventare soci benemeriti persone, Enti e Società, anche non italiani, che abbiano in modo particolare illustrato la Scienza e la Tecnica dei Terreni e che con l’attività o con donazioni, abbiano largamente giovato all’Associazione.
Possono diventare soci juniores studenti o giovani laureati che non abbiano superato i 27 anni di età.
L’ammissione di nuovi soci consegue ad accettazione da parte del Consiglio di Presidenza di domanda controfirmata da due soci.

I soci hanno diritto:

  1. ad intervenire alle Assemblee e Riunioni con diritto di voto, in ragione di un voto per ogni socio, quale che sia la categoria di appartenenza.
  2. Il socio assente può delegare per iscritto altro socio ad  esercitare il proprio diritto di voto; ciascun socio non può rappresentare più di due deleghe;
  3. a partecipare a riunioni, convegni, congressi, presentandovi relazioni estudi, a viaggi e sopralluoghi indetti dall’Associazione;
  4. a ricevere gratuitamente la “Rivista Italiana di Geotecnica”, organo ufficiale dell’Associazione Geotecnica Italiana;
  5. a consultare periodici e libri nonché notizie, dati, leggi, ecc. raccolti dall’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di versare le quote sociali come previsto nel successivo articolo 6.

L’ammontare delle quote sociali è fissato dal Consiglio di Presidenza e comunicato ai soci mediante lettera e pubblicazione sulla “Rivista Italiana di Geotecnica” unitamente ai modi, tempi e termini di pagamento.

I soci che intendono dimettersi dall’Associazione devono darne avviso con lettera raccomandata al Presidente, non oltre il mese di novembre di ogni anno.

Il mancato pagamento delle quote associative per un periodo di due anni costituisce in mora il socio inadempiente.
La radiazione per morosità di un socio è pronunciata dal Consiglio di Presidenza dopo due mesi dalla data di diffida e deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
L’Assemblea può sempre deliberare la radiazione di un socio per la perdita dei requisiti o per altre ragioni debitamente motivate.

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea Generale;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio di Presidenza;
  4. il Consiglio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata nei modi di legge in seduta ordinaria entro il 31 dicembre di ciascun anno dal Consiglio di Presidenza.
La convocazione della seduta straordinaria, oltre che deliberata dal Consiglio di Presidenza, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta da almeno un decimo dei soci, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti. Nel caso di convocazione dell’Assemblea straordinaria per richiesta di un decimo dei soci o del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà essere inviata apposita domanda scritta contenente la specificazione dell’ordine del giorno, al Consiglio di Presidenza che dovrà provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea ordinaria. Nell’avviso di convocazione delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima e in seconda convocazione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; sarà regolarmente costituita in seconda convocazione da indirsi almeno un’ora dopo, quale che sia il numero dei soci intervenuti.

I compiti dell’Assemblea sono:
in sede ordinaria:

  1. nominare il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Presidenza nonché i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  2. esaminare ed approvare il bilancio e la relazione annuale;
  3. decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Presidenza riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea;

in sede straordinaria:

  1. deliberare le modifiche dell’atto costituivo e dello Statuto;
  2. decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Presidenza riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea straordinaria e su quelle proposte dai soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. deliberare sullo scioglimento dell’ Associazione.

Tutte le deliberazioni di competenza dell’Assemblea Generale, vengono adottate secondo i criteri stabiliti dall’art. 21 del Cod. Civ., tranne quelle relative alle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto per le quali è richiesta in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Il presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede giudiziale ed amministrativa e per qualsiasi grado di giurisdizione. Ad esso spetta la firma sociale.
Il Presidente, inoltre, nella prima riunione del Consiglio di Presidenza, nomina ed insedia il Segretario Generale, nella persona di uno dei soci, il quale resta in carica per tutto il periodo in cui resta il Presidente che lo ha scelto, e quindi decade automaticamente dalla carica in caso di interruzione del mandato del Presidente, per qualsiasi motivo; la sua nomina può essere inoltre revocata dal Presidente stesso.

L’Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio di Presidenza, che è composto da:

  1. il Presidente dell’Associazione;
  2. dodici Consiglieri;
  3. il Segretario Generale.

Il Consiglio di Presidenza si compone quindi in genere di quattordici persone con diritto di voto. Nel caso in cui il Segretario Generale sia anche Consigliere, le persone con diritto di voto entro il Consiglio saranno tredici.

Il Consiglio di Presidenza:

  1. attua le decisioni dell’Assemblea, promuove e dirige la attività dell’Associazione;
  2. funziona come Comitato Italiano della International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering;
  3. funziona come Comitato Italiano per la partecipazione a Congressi Internazionali;
  4. predispone il bilancio preventivo, quello consuntivo e patrimoniale, da sottoporre all’Assemblea dei soci, la relazione annuale e tecnica dell’attività sociale ed i programmi dell’attività da svolgere;
  5. stabilisce la data dell’Assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convoca l’Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario o sia essa richiesta dai soci o dal Collegio dei Revisori a norma dell’art. 10;
  6. predispone i regolamenti interni per l’ordine dell’attività sociale e relative modifiche da sottoporre all’Assemblea ordinaria;
  7. approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
  8. assume e licenzia il personale dipendente, fissandone i rapporti e le retribuzioni;
  9. amministra il patrimonio sociale, gestisce l’Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;
  10. può indire referendum tra tutti i soci per la soluzione delle questioni di interesse dell’Associazione:
  11. nomina e revoca su proposta del Presidente, il Direttore della “Rivista  Italiana  di Geotecnica” nella persona di uno dei soci.

Il Consiglio di Presidenza può deliberare purché siano presenti almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente.
I Consiglieri debbono intervenire di persona, non essendo ammesse deleghe neppure nei confronti di altri Membri del Consiglio.
E’ facoltà del Consiglio di delegare ad una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dal Segretario Generale e da due Consiglieri nominati dal Consiglio stesso, il potere di prendere decisioni urgenti a nome del Consiglio di Presidenza al quale le decisioni prese dovranno comunque essere sottoposte per la ratifica alla prima riunione successiva.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente da inviarsi almeno quindici giorni prima, con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di riunione; esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno e quando ne verrà fatta richiesta da almeno metà dei componenti del Consiglio stesso o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica sei anni e prima di un biennio non possono essere rieletti nelle cariche ricoperte in precedenza.
In caso di interruzione del mandato, per qualsiasi ragione, di uno dei Membri del Consiglio di Presidenza esso viene sostituito per cooptazione degli altri Membri. Il successore dura in carica fino allo scadere del mandato del predecessore ed è rieleggibile immediatamente se la durata del suo incarico non ha raggiunto i tre anni.
Tali norme non si applicano al Segretario Generale per il quale vale quanto stabilito all’art. 13.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall’Associazione, di norma all’atto della nomina del Presidente e durano in carica sei anni. Essi esercitano il controllo amministrativo dell’Associazione e possono partecipare con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza, cui saranno convocati dal Presidente almeno quindici giorni prima con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di riunione.

La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà sciogliersi che per voto dell’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
In caso di scioglimento dell’Associazione, le attività finanziarie ed i beni patrimoniali verranno posti a disposizione dei Laboratori Geotecnici degli Istituti Superiori d’Istruzione Italiani, secondo la ripartizione da stabilirsi in sede de delibera di scioglimento.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. da ogni altro provento, quali contributi volontari da parte dei soci o di Enti o di Società, pubblicazioni ecc.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. beni immobili;
  2. donazioni, lasciti, successioni, ecc.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 1

L’Associazione Geotecnica Italiana ha sede in Roma presso l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica.

Art. 2

L’Associazione ha per scopo di promuovere, incoraggiare e coordinare ricerche e studi riguardanti le caratteristiche dei terreni in ordine ai problemi dell’ingegneria.

In particolare l’Associazione provvederà:

  • ad informare i soci su studi, risultati di lavori e notizie relativi alla Geotecnica, prevalentemente con il suo organo ufficiale “Rivista Italiana di Geotecnica”;
  • a coordinare e diffondere studi e ricerche in campo tecnico e scientifico e promuovere la diffusione dell’insegnamento della Geotecnica;
  • a presentare ad Accademie ed Enti pubblici studi e proposte nonché ad invocare provvedimenti relativamente a problemi generali e locali riguardanti la Geotecnica;
  • a stabilire e mantenere, fra quanti in Italia e all’Estero, Enti, Associazioni, Uffici, persone si occupano dell’argomento, rapporti di collaborazione e relazioni amichevoli e continue;
  • a promuovere e favorire la creazione in Italia di Centri di Studio e di Ricerca in Campo Geotecnico. Per lo svolgimento di tale programma l’Associazione organizzerà riunioni, convegni, congressi, per promuovere la formazione di gruppi di soci locali o regionali, costituirà commissioni di studio di problemi generali e locali, provvederà ad essere rappresentata presso Enti, Comitati, Commissioni, Convegni e Congressi; promuoverà la pubblicazione di studi di carattere geotecnico e la loro diffusione. Provvederà alla raccolta di notizie, dati e cognizioni utili ai fini sopra accennati.

Rientra inoltre, negli scopi dell’Associazione Geotecnica Italiana di essere:

  • Società Nazionale della International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering;
  • Gruppo Nazionale della International Society for Rock Mechanics;
  • Rappresentante nazionale o corrispondente di Società ed Istituzioni scientifiche internazionali aventi scopi ed attività connessi al campo della Geotecnica

Art. 3

L’Associazione è costituita da:

  • soci individuali;
  • soci collettivi;
  • soci benemeriti;
  • soci juniores.

Art. 4

Possono essere soci individuali tutti i tecnici e gli studiosi che si interessano ai problemi della Geotecnica.

In qualità di soci collettivi possono essere ammessi gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni, gli Istituti Scientifici, le Società ed Imprese Industriali, i Consorzi, le Associazioni tecniche e scientifiche.

Possono diventare soci benemeriti persone, Enti e Società, anche non italiani, che abbiano in modo particolare illustrato la Scienza e la Tecnica dei Terreni e che con l’attività o con donazioni, abbiano largamente giovato all’Associazione.

Possono diventare soci juniores studenti o giovani laureati che non abbiano superato i 27 anni di età.

L’ammissione di nuovi soci consegue ad accettazione da parte del Consiglio di Presidenza di domanda controfirmata da due soci.

Art. 5

I soci hanno diritto:

  • ad intervenire alle Assemblee e Riunioni con diritto di voto, in ragione di un voto per ogni socio, quale che sia la categoria di appartenenza.
  • Il socio assente può delegare per iscritto altro socio ad esercitare il proprio diritto di voto; ciascun socio non può rappresentare più di due deleghe;
  • a partecipare a riunioni, convegni, congressi, presentandovi relazioni estudi, a viaggi e sopralluoghi indetti dall’Associazione;
  • a ricevere gratuitamente la “Rivista Italiana di Geotecnica”, organo ufficiale dell’Associazione Geotecnica Italiana;
  • a consultare periodici e libri nonché notizie, dati, leggi, ecc. raccolti dall’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di versare le quote sociali come previsto nel successivo articolo 6.

Art. 6

L’ammontare delle quote sociali è fissato dal Consiglio di Presidenza e comunicato ai soci mediante lettera e pubblicazione sulla “Rivista Italiana di Geotecnica” unitamente ai modi, tempi e termini di pagamento.

Art. 7

I soci che intendono dimettersi dall’Associazione devono darne avviso con lettera raccomandata al Presidente, non oltre il mese di novembre di ogni anno.

Art. 8

Il mancato pagamento delle quote associative per un periodo di due anni costituisce in mora il socio inadempiente.

La radiazione per morosità di un socio è pronunciata dal Consiglio di Presidenza dopo due mesi dalla data di diffida e deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.

L’Assemblea può sempre deliberare la radiazione di un socio per la perdita dei requisiti o per altre ragioni debitamente motivate.

Art. 9

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea Generale;
  • il Presidente;
  • il Consiglio di Presidenza;
  • il Consiglio dei Revisori dei Conti.

Art. 10

L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata nei modi di legge in seduta ordinaria entro il 31 dicembre di ciascun anno dal Consiglio di Presidenza.

La convocazione della seduta straordinaria, oltre che deliberata dal Consiglio di Presidenza, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta da almeno un decimo dei soci, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti. Nel caso di convocazione dell’Assemblea straordinaria per richiesta di un decimo dei soci o del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà essere inviata apposita domanda scritta contenente la specificazione dell’ordine del giorno, al Consiglio di Presidenza che dovrà provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea ordinaria. Nell’avviso di convocazione delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima e in seconda convocazione.

Art. 11

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; sarà regolarmente costituita in seconda convocazione da indirsi almeno un’ora dopo, quale che sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 12

I compiti dell’Assemblea sono:
in sede ordinaria:

  • nominare il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Presidenza nonché i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • esaminare ed approvare il bilancio e la relazione annuale;
  • decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Presidenza riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea;

in sede straordinaria:

  • deliberare le modifiche dell’atto costituivo e dello Statuto;
  • decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Presidenza riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea straordinaria e su quelle proposte dai soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti;
  • deliberare sullo scioglimento dell’ Associazione.

Tutte le deliberazioni di competenza dell’Assemblea Generale, vengono adottate secondo i criteri stabiliti dall’art. 21 del Cod. Civ., tranne quelle relative alle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto per le quali è richiesta in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Art. 13

Il presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede giudiziale ed amministrativa e per qualsiasi grado di giurisdizione. Ad esso spetta la firma sociale.

Il Presidente, inoltre, nella prima riunione del Consiglio di Presidenza, nomina ed insedia il Segretario Generale, nella persona di uno dei soci, il quale resta in carica per tutto il periodo in cui resta il Presidente che lo ha scelto, e quindi decade automaticamente dalla carica in caso di interruzione del mandato del Presidente, per qualsiasi motivo; la sua nomina può essere inoltre revocata dal Presidente stesso.

Art. 14

L’Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio di Presidenza, che è composto da:

  • il Presidente dell’Associazione;
  • dodici Consiglieri;
  • il Segretario Generale.

Il Consiglio di Presidenza si compone quindi in genere di quattordici persone con diritto di voto. Nel caso in cui il Segretario Generale sia anche Consigliere, le persone con diritto di voto entro il Consiglio saranno tredici.

Art. 15

Il Consiglio di Presidenza:

  • attua le decisioni dell’Assemblea, promuove e dirige la attività dell’Associazione;
  • funziona come Comitato Italiano della International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering;
  • funziona come Comitato Italiano per la partecipazione a Congressi Internazionali;
  • predispone il bilancio preventivo, quello consuntivo e patrimoniale, da sottoporre all’Assemblea dei soci, la relazione annuale e tecnica dell’attività sociale ed i programmi dell’attività da svolgere;
  • stabilisce la data dell’Assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convoca l’Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario o sia essa richiesta dai soci o dal Collegio dei Revisori a norma dell’art. 10;
  • predispone i regolamenti interni per l’ordine dell’attività sociale e relative modifiche da sottoporre all’Assemblea ordinaria;
  • approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
  • assume e licenzia il personale dipendente, fissandone i rapporti e le retribuzioni;
  • amministra il patrimonio sociale, gestisce l’Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;
  • può indire referendum tra tutti i soci per la soluzione delle questioni di interesse dell’Associazione:
  • nomina e revoca su proposta del Presidente, il Direttore della “Rivista Italiana di Geotecnica” nella persona di uno dei soci.

Il Consiglio di Presidenza può deliberare purché siano presenti almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente.

I Consiglieri debbono intervenire di persona, non essendo ammesse deleghe neppure nei confronti di altri Membri del Consiglio.

E’ facoltà del Consiglio di delegare ad una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dal Segretario Generale e da due Consiglieri nominati dal Consiglio stesso, il potere di prendere decisioni urgenti a nome del Consiglio di Presidenza al quale le decisioni prese dovranno comunque essere sottoposte per la ratifica alla prima riunione successiva.

Art. 16

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente da inviarsi almeno quindici giorni prima, con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di riunione; esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno e quando ne verrà fatta richiesta da almeno metà dei componenti del Consiglio stesso o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica sei anni e prima di un biennio non possono essere rieletti nelle cariche ricoperte in precedenza.

In caso di interruzione del mandato, per qualsiasi ragione, di uno dei Membri del Consiglio di Presidenza esso viene sostituito per cooptazione degli altri Membri. Il successore dura in carica fino allo scadere del mandato del predecessore ed è rieleggibile immediatamente se la durata del suo incarico non ha raggiunto i tre anni.

Tali norme non si applicano al Segretario Generale per il quale vale quanto stabilito all’art. 13.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall’Associazione, di norma all’atto della nomina del Presidente e durano in carica sei anni. Essi esercitano il controllo amministrativo dell’Associazione e possono partecipare con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza, cui saranno convocati dal Presidente almeno quindici giorni prima con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di riunione.

Art. 19

La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà sciogliersi che per voto dell’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento dell’Associazione, le attività finanziarie ed i beni patrimoniali verranno posti a disposizione dei Laboratori Geotecnici degli Istituti Superiori d’Istruzione Italiani, secondo la ripartizione da stabilirsi in sede de delibera di scioglimento.

Art. 20

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote sociali;
  • da ogni altro provento, quali contributi volontari da parte dei soci o di Enti o di Società, pubblicazioni ecc.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni immobili;
  • donazioni, lasciti, successioni, ecc.

Art. 21

L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

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